Data della fonte, decorrenza e verifica editoriale sono informazioni diverse. I riepiloghi sono selezionati, non un repertorio completo della normativa.
RENTRIScadenza operativa imminente
Dal 23 ottobre cambiano le codifiche dei Comuni nei nuovi flussi RENTRI.
Il periodo transitorio per la vecchia codifica dei Comuni termina il 22 ottobre 2026. Dal 23 ottobre, per i nuovi FIR e per le API di compilazione, il RENTRI richiede la nuova codifica; i FIR emessi entro il 22 ottobre possono seguire le regole transitorie indicate dal portale.
Fonte pubblicata
Decorrenza indicata
Cosa verificare, in pratica
Verifica che il gestionale e le API usino le nuove codifiche prima del 23 ottobre.
Controlla le unità locali dei Comuni interessati: l’aggiornamento anagrafico non è automatico.
Per registrazioni e FIR già emessi, applica le eccezioni temporali indicate nella FAQ ufficiale.
D.D. 210/2026: aggiornate le modalità di compilazione di FIR e registro.
Il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 aggiorna le modalità di compilazione dei modelli previsti dagli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023 per FIR e registro cronologico di carico e scarico. Il portale RENTRI ha avviato l’aggiornamento di schede informative, materiale didattico e tutorial.
Fonte pubblicata
Cosa verificare, in pratica
Usa le istruzioni aggiornate del portale, non copie locali obsolete.
Verifica le sezioni interessate del FIR e del registro prima di modificare procedure interne o gestionali.
Distingui sempre il testo del decreto dalle sintesi editoriali del sito.
Hai firmato il FIR? Il rollback ha condizioni precise.
RENTRI comunica l’estensione del rollback da 15 a 30 minuti. Non è una possibilità di modifica senza limiti: riguarda la propria firma e lo stato precedente del documento.
Fonte pubblicata
Cosa verificare, in pratica
Verifica che gli ultimi dati non siano già stati firmati da un altro operatore.
Il download dell’xFIR non deve essere già avvenuto.
Il destinatario non deve avere già restituito la copia del FIR. Consulta la procedura ufficiale prima di agire.
Il servizio rallenta: non è sempre indisponibilità totale.
Il portale annuncia modalità dedicate al degrado temporaneo dei servizi che supportano il FIR digitale. Il caso è distinto dalla manutenzione e dalla completa o grave indisponibilità.
Fonte pubblicata
Cosa verificare, in pratica
Leggi l’avviso effettivamente pubblicato sul portale.
Individua la modalità operativa riferita al disservizio: non scegliere autonomamente una procedura sostitutiva.
Conserva le evidenze richieste e segui le istruzioni ufficiali per la chiusura del flusso.
FIR digitale: controlla il tuo ruolo nella filiera.
Il portale RENTRI indica il 16 settembre 2026 per l’obbligo del FIR digitale degli iscritti, dopo la fase di scelta fra cartaceo e digitale terminata il 15 settembre. Non va esteso automaticamente ai produttori non iscritti.
Fonte pubblicata
Decorrenza indicata
Cosa verificare, in pratica
Verifica obbligo di iscrizione, tipo di rifiuto e ruolo del singolo operatore.
Allinea produttore, trasportatore e destinatario sul flusso documentale applicabile.
La stampa non sostituisce il FIR digitale. Per esclusioni e situazioni particolari verifica le istruzioni aggiornate del portale.
Spedizioni UE: DIWASS e Allegato VII non seguono lo stesso passaggio.
Notifiche e documenti di movimento passano da DIWASS. Per i rifiuti in lista verde destinati a recupero, la Commissione indica una transizione con procedura cartacea fino al 31 dicembre 2026.
Fonte pubblicata
Decorrenza indicata
Cosa verificare, in pratica
Distingui la notifica dal regime dell’Allegato VII.
Verifica partenza, transito, destinazione e autorità competenti.
Plastica verso Paesi non OCSE: una data da preparare.
Dal 21 novembre 2026 la Commissione annuncia il divieto di esportare rifiuti di plastica dall’UE verso Paesi non OCSE. Verifica il percorso prima di assumere impegni di spedizione.
Fonte pubblicata
Decorrenza indicata
Cosa verificare, in pratica
Identifica rifiuto e destinazione.
Verifica regolamento e autorità competente.
Non confondere recupero nazionale ed esportazione extra-UE.
La comunicazione RENTRI sulla legge 199/2025 distingue gli obblighi di iscrizione e le esclusioni collegate all’art. 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006. L’esclusione dall’iscrizione non elimina automaticamente gli altri adempimenti.
Fonte pubblicata
Cosa verificare, in pratica
Verifica forma organizzativa, attività, tipologia dei rifiuti e condizioni dell’esclusione.
Per soggetti già iscritti, verifica anche l’eventuale procedura di cancellazione.
I produttori non iscritti utilizzano l’area dedicata per il FIR cartaceo nei casi previsti: non applicare automaticamente il flusso degli iscritti.
Riepiloghi informativi, non pareri legali o garanzie di conformità. Per il tuo obbligo specifico servono ruolo, attività, rifiuto e documenti. Le fonti ufficiali prevalgono su questo riepilogo.
DAL TESTO ALLA PRATICA
Prima di applicare una regola, fatti quattro domande.
01
A chi si applica?
Produttore, trasportatore, intermediario o impianto: il ruolo conta.
02
Qual è il rifiuto?
Origine, composizione e pericolosità vanno valutate sul caso reale.
03
Da quando vale?
Pubblicazione, entrata in vigore e termine operativo possono differire.
04
Quale documento serve?
Controlla procedura, firma, conservazione e istruzioni ufficiali applicabili.
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